Johannes Bückler
Johannes Bückler

@JohannesBuckler

24 تغريدة Mar 02, 2023
E’ possibile, utilizzando le scoperte archeologiche, rendersi conto di come sia cambiata la vita rispetto al mondo classico dei Greci?
Oppure dei Romani?
O rispetto ai Sumeri o agli Assiro-Babilonesi in Mesopotamia?
Per non parlare degli Egizi sulle rive del Nilo?
Per quotidianità intendo i problemi della casa, del cibo, dello sport, della moda, dei risparmi, e persino delle tasse.
Oggi possiamo.
E stasera affronteremo un argomento che esiste da sempre.
O almeno, da quando l’uomo ha cominciato ad organizzarsi come società.
Come società civile, intendo.
Dove ogni cittadino ha diritti e doveri che vanno fatti rispettare.
Parlo della legge.
Documenti giuridici ritrovati attestano che un codice è databile nel XXI secolo a.C. dove il re Ur-Nammu fissa tra l’altro alcune pene per le lesioni corporali.
In questo caso niente legge del taglione, che prenderà piede in seguito in Mesopotamia, ma solo risarcimenti in denaro.
Con la legge nascono di pari passo i giudici, e non potrebbe essere altrimenti.
Gli stessi Sumeri ci hanno tramandato dei documenti importantissimi.
Documenti che presentano un formulario costante, con data, titolo, oggetto dell’atto, menzione di tutti i testimoni e sottoscrizione del giudice.
Per quanto riguarda gli egizi invece non ci sono codici, in quanto l’autorità emanava direttamente dal faraone o dalla consuetudine.
Gli Egizi avevano però decreti con valore di leggi.
Molti i processi le cui relazioni sono giunte fino a noi. Eppure in tutti i documenti giuridici dell’Antico Oriente, manca una figura che oggi è invece essenziale per un processo.
Quella dell’avvocato.
Per un lungo periodo della storia i cittadini furono costretti a difendessi da soli e solo con lo sviluppo e la complicazione dei sistemi giuridici iniziò a farsi largo la figura di uno specialista in grado di sostenere la tutela del cittadino.
Esiste un racconto egizio di circa quattromila anni fa documentato alla perfezione.
In questo racconto si parla di un cittadino arrivato in città per vendere i prodotti dei suoi campi. Approfittando della sua inesperienza viene truffato da un funzionario.
Allora il cittadino ricorre a un giudice dimostrando un’eloquenza inattesa nel tutelarsi in proprio.
«O grande intendente, mio signore, grande tra i grandi, guida di ciò che non esiste… Tu sei il padre dell’orfano, il marito della ripudiata, il grembo di chi non ha madre»
«Possa darti in questo paese una rinomanza secondo le leggi, o guida senza rapacità, o uomo insigne senza meschinità!Tu che annienti la menzogna, che fai vivere la giustizia, ascolta la voce di chi ti chiama! Io parlo, perché tu mi ascolti: compi la giustizia o lodato tra tutti!»
«Allontana la mia sventura perché, vedi, io sono carico di pene e ne vengo indebolito. Prenditi cura di me perché, vedi, io sono nell’indigenza».
Come la prese il giudice?
Direi bene, tanto da informare il faraone di quel contadino con quelle sue doti eccezionali.
Il faraone ne rimase affascinato, a tal punto da far ripetere quell’arringa per ben 9 volte, facendola trascrivere per i posteri.
Il contadino pensò che dopo nove volte non avrebbe più avuto soddisfazione, pensando anche al suicidio, ma alla fine il suo diritto fu riconosciuto.
In Egitto quindi ci si difendeva da sé
Ma anche in Grecia alcuni secoli dopo.
Anzi, era proprio imposto dalla legge.
Si diceva infatti che “come in guerra con le armi, così in pace con le parole” ciascuno cittadino deve mostrarsi in grado di far valere le proprie ragioni.
Giusto. In astratto però.
Come poteva un cittadino, magari di condizioni e cultura modeste, difendersi efficacemente dinanzi ad una folla di giudici di un tribunale ateniese?
Non era possibile.
Infatti col tempo nacque la figura del “logografo”, lo scrittore di arringhe.
Dietro compenso.
Un passo notevole verso la figura dell’avvocato.
Il più famoso?
Si chiamava Lisia, e operò ad Atene intorno al 400 a.C.
Famosa la sua arringa contro Eratostene, a difesa del suo assassino, pronunciata personalmente dinanzi alla corte.
Si trattava in pratica di un “delitto d’onore” in quanto Eratostene aveva una relazione con la moglie dell’accusato, tale Eufileto.
Lisia incantò i giudici nel descrivere il marito tradito come un uomo mite, ingannato da una donna malvagia.
Un omicidio non premeditato secondo lui
E a Roma?
Diciamo che qui l’avvocatura compie progressi.
Per esempio resterà proibito per molto tempo il trarre profitto dalle arringhe.
Ma non era proibito pronunziarle.
E piano piano si sviluppò e si affermò la rappresentanza in giudizio degli interessi altrui.
Dal periodo repubblicano gli uomini importanti iniziarono a frequentare il Foro per fare pratica di eloquenza, imparando i problemi della vita pubblica.
Il più grande di tutti fra gli oratori? Cicerone.
Costituita come funzione, era inevitabile diventasse anche una professione.
Da Nerone in poi, non esistendo albo professionale e ordine degli avvocati, cominciarono a fiorire mestieranti senza scrupoli, che cominciano a fare affari senza capire nulla delle cause.
Marziale parla di una vittima di uno di questi.
Che redarguì il suo “avvocato” in aula.
«L’oggetto della mia causa sono tre caprette: io sostengo che il mio vicino me le ha rubate, il giudice vuole le prove. E tu (rivolgendosi al suo avvocato) tiri fuori Canne, la guerra mitridatica, gli spergiuri della furia punica, Silla, Mario, Muzio e fai la voce grossa»
«Ma insomma, parla delle tre caprette e basta!».
Fu Diocleziano a mettere un tetto alle tariffe. Valentiniano III stabilì i requisiti richiesti per fare l’avvocato.
Solo nel 469 d. C. nascerà una vera costituzione imperiale per descrivere l’importanza della professione.
«Gli avvocati che nei processi rialzano le sorti di chi è in pericolo e tutelano i diritti degli oppressi, sono utili al genere umano non meno di chi combatte per la salvezza della Patria.
Al servizio dell’Impero non militano soltanto coloro che sono armati di spade e corazze...»
«…ma anche coloro che armati della loro splendida eloquenza, difendono la dignità e la vita di chi è minacciato da un processo».
Con Giustiniano la figura dell’avvocato raggiunge una fisionomia sostanzialmente analoga a quella attuale.
Si sviluppano scuole di diritto, si fissa un numero chiuso, si definiscono particolari immunità.
Quando Giustiniano muore nel 565 d.C. il lungo processo formativo della professione legale può dirsi concluso.

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